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Martedì, 30 Giugno 2020 15:17

COSA E' LA TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari.

La TARI è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale

Le tariffe TARI sono approvate con delibera del Consiglio Comunale

Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ESCLUSIONI

Il Regolamento indica le esclusioni dal tributo, tra le quali si ricordano:

Locali con altezza inferiore ai 1,5 mt.;
Locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.;
Locali nei quali si producano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

DA CHI EVE ESSERE PAGATA LA TARI

La TARI (Tassa Rifiuti) è dovuta da chi detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte e cioè il proprietario oppure dall’affittuario (detentore) o occupante a qualsiasi titolo;

Nel caso di detenzione temporanea non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Per l'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Domestiche consultare il Regolamento TaRi.

Per l'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Non Domestiche consultare il Regolamento TaRi

SCADENZA E PAGAMENTO TARI

Le date e le rate di scadenza della TaRi vengono deliberato ogni anno dalla Giunta Comunale.

Il Comune invierà ai contribuenti gli avvisi di pagamento con allegato F24 della Tassa sui Rifiuti (TARI) con l’indicazione del termine per il versamento.

In caso di mancata ricezione dell'F24 per il pagamento della tassa rifiuti (TARI), è possibile inviare una comunicazione via e-mail all'ufficio Tributi, che provvederà ad inoltrare, sempre via posta elettronica, l’Avviso e il modulo F24 per il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24 allegato all'avviso inviato dal Comune

In caso di mancato versamento di quanto dovuto alle scadenze sarà notificato, a mezzo raccomandata A/R, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con addebito delle spese di notifica ed avvertenza che in caso di un ulteriore inadempimento si applicheranno sanzioni ed interessi previsti dalla legge (incrementati di 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo come previsto dall’art. 9 del Regolamento generale per la Disciplina delle Entrate Comunali) e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si ricorda di conservare le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.

DICHIARAZIONE TARI

Entro il termine di 60 gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, riportata tra gli allegati.

Lo stesso termine vale anche per le denunce di variazione o di cessazione.

Nel modulo vanno obbligatoriamente dichiarati i metri calpestabili dei singoli fabbricati, nonchè i dati catastali dell’immobile e il numero e i dati identificativi delle persone che, pur non facendo parte del nucleo famigliare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione può essere presentata direttamente agli uffici comunali, oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d’identità.

RICHIESTA RIMBORSO

La richiesta di rimborso TaRi può essere chiesta dal contribuente (detentore utenza TaRi) o dagli eredi (in caso di decesso del contribuente TaRi) entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Venerdì, 26 Giugno 2020 15:04

GESTIONE SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Il servizio GESTIONESPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE è svolto da:

Comune di ABBADIA SAN SALVATORE

Sede Legale: Viale Roma n° 2 - 53021 Abbadia San Salvatore

Codice Fiscale e P.IVA: 00221400526

Telefono: 0577 7701

Fax: 0577 770325

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PEC (Posta Elettronica Certificata):  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Responsabile del Servizio

Geom. Antonio Petrucci
Telefono: 0577770326 Fax: 0577770325
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Venerdì, 26 Giugno 2020 10:36

GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO Rifiuti è svolto da:

Sei Toscana - Servizi Ecologici Integrati s.r.l.

Sede Legale: Via Simone Martini n° 57 - 53100 Siena

Codice Fiscale e P.IVA:  01349420529

Telefono: 0577 1524435

Fax: 0577 1524439

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC (Posta Elettronica Certificata):  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

Numero Verde: 800127484 (gratuito sia da telefono fisso che da cellulare) per prenotazioni ritiro ingombranti e richiesta informazioni dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09:00  alle ore 13:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 il Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Per informazioni relative a:

1) RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA;

2) RACCOLTA STRADALE (Cassonetto - Bidone di Prossimità);

3) RACCOLTA RIFIUTI UTENZE COMMERCIALI;

4) RACCOLTA OLIO ESAUSTO;

5) STAZIONE ECOLOGICA;

6) PER PRENOTAZIONE ON-LINE RITIRO INGOMBRANTI;

7) PER SEGNALAZIONE RECLAMI E CONSIGLI;

8) PER CONSUTARE E SCARICARE LA CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI;

9) INFORMAZIONE SULLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE;

Cliccare nel seguente Link:

Giovedì, 25 Giugno 2020 10:36

GESTIONE RIFIUTI - TRASPARENZA

                                           SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI                                  

Gestione spazzamento strade       Gestione tariffe e rapporti con il pubblico Gestione raccolta e trasporto                            
                              
                                                                                                                                                                                                                  

 

crescita economicaCome è noto il Decreto Crescita - D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 – all’art. 30-ter ha introdotto un regime di aiuto a sostegno dell’economia locale prevedendo agevolazioni per l’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
I contributi sono concessi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione (fino al 100% dell’importo pagato).
Le risorse disponibili, riservate ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
La norma prevede l’istituzione da parte del Comune nell’ambito del proprio bilancio di un fondo per la concessione dei contributi, che poi erogheranno alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio attestata dalla comunicazione previste dalla normativa vigente.
I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare domanda dal 1° Gennaio al 30 al 28 Febbraio di ogni anno direttamente al Comune che, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all'erogazione seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

La Legge n° 8 del 28 Febbraio 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 162/2019 così detta "milleproroghe" ha posticipato, per l’anno 2020, dal 28 Febbraio al 30 SETTEMBRE, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attivitàcommerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) - dall’art. 30-ter del decreto crescita, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.

 

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