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Martedì, 30 Giugno 2020 15:17

COSA E' LA TARI

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A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari.

La TARI è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale

Le tariffe TARI sono approvate con delibera del Consiglio Comunale

Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ESCLUSIONI

Il Regolamento indica le esclusioni dal tributo, tra le quali si ricordano:

Locali con altezza inferiore ai 1,5 mt.;
Locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.;
Locali nei quali si producano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

DA CHI EVE ESSERE PAGATA LA TARI

La TARI (Tassa Rifiuti) è dovuta da chi detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte e cioè il proprietario oppure dall’affittuario (detentore) o occupante a qualsiasi titolo;

Nel caso di detenzione temporanea non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Per l'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Domestiche consultare il Regolamento TaRi.

Per l'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Non Domestiche consultare il Regolamento TaRi

SCADENZA E PAGAMENTO TARI

Le date e le rate di scadenza della TaRi vengono deliberato ogni anno dalla Giunta Comunale.

Il Comune invierà ai contribuenti gli avvisi di pagamento con allegato F24 della Tassa sui Rifiuti (TARI) con l’indicazione del termine per il versamento.

In caso di mancata ricezione dell'F24 per il pagamento della tassa rifiuti (TARI), è possibile inviare una comunicazione via e-mail all'ufficio Tributi, che provvederà ad inoltrare, sempre via posta elettronica, l’Avviso e il modulo F24 per il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24 allegato all'avviso inviato dal Comune

In caso di mancato versamento di quanto dovuto alle scadenze sarà notificato, a mezzo raccomandata A/R, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con addebito delle spese di notifica ed avvertenza che in caso di un ulteriore inadempimento si applicheranno sanzioni ed interessi previsti dalla legge (incrementati di 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo come previsto dall’art. 9 del Regolamento generale per la Disciplina delle Entrate Comunali) e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si ricorda di conservare le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.

DICHIARAZIONE TARI

Entro il termine di 60 gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, riportata tra gli allegati.

Lo stesso termine vale anche per le denunce di variazione o di cessazione.

Nel modulo vanno obbligatoriamente dichiarati i metri calpestabili dei singoli fabbricati, nonchè i dati catastali dell’immobile e il numero e i dati identificativi delle persone che, pur non facendo parte del nucleo famigliare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione può essere presentata direttamente agli uffici comunali, oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d’identità.

RICHIESTA RIMBORSO

La richiesta di rimborso TaRi può essere chiesta dal contribuente (detentore utenza TaRi) o dagli eredi (in caso di decesso del contribuente TaRi) entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Letto 9523 volte Ultima modifica il Giovedì, 23 Luglio 2020 15:57

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