Ordinanza orari esercizi commerciali
Ufficio Commercio mail commercio@comune.abbadia.siena.it PROT. N. 15571 DEL 3.11.2009 OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA. IL SINDACO VISTA la l.r. 7 febbario 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare lart. 80 Orario degli esercizi di commercio al dettaglio in sede Fissa VISTO il D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R, Regolamento di attuazione della suddetta normativa la cui entrata in vigore rende applicabile le norme previste dalla L.R. 28/2005 anche in materia di commercio in sede fissa; VISTA la propria ordinanza n. 6197 del 02.05.2006 in materia di orari delle attività commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di spettacolo e trattenimento; VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare lart. 50 relativo alla competenza generale in materia di orari, attribuita al Sindaco al fine di contemperare ed equilibrare le esigenze di tutti i soggetti interessati, residenti, turisti ed imprese e lavoratori del settore; RITENUTO di conseguenza di dover ridefinire la disciplina degli orari e relativi agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, presenti nel territorio comunale; PRESO ATTO questa Amministrazione intende avvalersi delle deroghe a quanto previsto dalla legge regionale in materia di orari e di chiusura domenicale e festiva per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività e per ragioni di pubblica utilità. Abbadia San Salvatore è stata infatti riconosciuta dalla Regione Toscana Comune ad economia prevalentemente turistica, in quanto ricco non solo di patrimonio storico ed artistico, ma anche boschivo, oggetto di attenta tutela. Tutto ciò permette di attivare flussi turistici in tutto l'arco dell'anno, con una particolare concentrazione nella stagione estiva ed invernale. Flussi particolari, connessi non solo agli sports invernali, interessano la montagna ed in particolare il rifugio Vetta Amiata posto a circa 1700 metri sul livello del mare (soggiorno, escursionismo e simili). In estate si registrano consistenti presenze di turisti e di escursionisti, con punte massime nel periodo di ferragosto, cui si deve aggiungere il rientro di ex residenti che, pur emigrati da anni, tornano regolarmente nel Comune per periodi estivi più o meno lunghi ed anche durante le festività natalizie. Nel periodo invernale il flusso turistico appare concentrato nel periodo delle festività ed è fortemente influenzato dalla presenza o meno della neve. Oltre alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche Abbadia persegue anche una politica di valorizzazione del proprio patrimonio culturale, in tale direzione vanno le numerose iniziative culturali, tra cui il Parco Museo delle Miniere, destinato a tramandare ai posteri la memoria delle grandi opere dell'uomo. La presenza nel Comune di impianti sportivi (stadio comunale, piscina, tennis, campi da bocce, percorsi per mountain bike ed altre iniziative) ha incrementato, soprattutto in questi ultimi anni, i soggiorni di squadre, associazioni e centri sportivi che effettuano periodi di preparazione atletica nonché gare a livello agonistico. Tra le tradizionali iniziative di ampio richiamo si ricordano le Fiaccole di Natale, la sfilata storica del Venerdì Santo, Il meeting nazionale di nuoto, la Festa Medievale, la Fiera Millenaria, la Settimana badenga e la festa d'Autunno. Anche la presenza di acque termali di pregio, nelle vicinanze di Abbadia costituisce una risorsa in via di valorizzazione. Non bisogna poi scordarsi delle esigenze dei cittadini residenti, impegnati dal lunedì al sabato per gran parte della giornata in attività lavorative e che ravvedono lesigenza di poter contare su una rete commerciale che possa consentire loro un agevole programmazione della spesa. Inoltre, ad Abbadia San Salvatore, ormai da anni, è stato costituito il centro commerciale naturale La Badia, tra i più grandi della provincia di Siena per numero di esercizi che ne fanno parte, la cui valorizzazione ed attrattività è sicuramente legata anche ad una politica degli orari che consenta agli operatori del settore la più ampia possibilita di apertura. RAVVEDENDO di conseguenza lesigenza di garantire idonei servizi in ogni periodo dellanno ai residenti e alle persone presenti nel nostro Comune per i motivi suesposti, riteniamo di dover derogare agli obblighi previsti in materia di orari dallart. 80 ed in particolare: - deroga allobbligo di chiusura domenicale e festiva per lintero anno - deroga al limite orario delle 13 ore nei periodi di maggiore afflusso turistico; PRESO ATTO delle risultanze derivanti dallazione di coordinamento con i Comuni facenti parte dello stesso bacino di utenza; VISTA la relazione relativa all ricognizione della situazione esistente in merito alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercenti, redatta ai sensi dellart. 7 del sopracitato regolamento; EFFETTUATA la concertazione di cui allart. 80 della L.R. 28/2005 con le modalità di cui allart. 7 del D.P.G.R. N. 15/R; ORDINA TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto dellordinanza e sua validità 1. Gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, così come definite dalla l.r. 28/2005, presenti nel territorio di Abbadia San Salvatore sono disciplinati dalla presente ordinanza, valida a tempo indeterminato fino a nuova ordinanza o regolamentazione. 2. Nellipotesi di abrogazione o modifica delle disposizioni di legge alla base della presente ordinanza la stessa trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina. Sono in ogni caso fatte salve diverse indicazioni o direttive del Ministero dellIndustria o della Regione Toscana. 3. In occasione di feste e manifestazioni locali il Sindaco può emanare ordinanze transitorie in deroga alla presente ordinanza generale. Art. 2 Pubblicizzazione degli orari A. 1. Gli orari, i turni devono essere resi noti al pubblico mediante lapposizione di un cartello ben visibile o altri mezzi idonei allinformazione con le modalità previste rispettivamente dagli art. 85 e 90 della L.R. 28/2005. Art. 3 - Sfera di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano agli intestatari di titolo abilitativo allesercizio dellattività di commercio in sede fissa. 2. Le disposizioni non si applicano allattività di vendita effettuata: dalle farmacie; dalle rivendite esclusive di generi di monopolio; dagli imprenditori agricoli (articolo 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228); da artigiani ed industriali nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; da pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività; da chi vende i prodotti direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; da chi vende le proprie opere d'arte o d'ingegno; dagli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; dagli esercizi di vendita posti all'interno delle sale cinematografiche. 2. Le disposizioni non si applicano inoltre nei seguenti esercizi specializzati (la prevalenza è determinata in base al volume di affari) nella vendita di: gelateria e gastronomia; rosticceria e pasticceria; bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale. Art. 4 Orario 1. Gli operatori commerciali possono scegliere liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 22.00 per un massimo di 13 ore; 2. La scelta dellorario può essere differente nei vari giorni della settimana, secondo le esigenze delloperatore, purchè resa chiaramente nota nel cartello di cui allart. 2. 3. Il rispetto dellorario di vendita, liberamente scelto, deve in ogni caso essere inteso come divieto di apertura prima dellora scelta ed indicata nel cartello ovvero di chiusura dopo lora scelta ed indicata nel cartello 4. Lobbligo di chiusura allorario previsto si assolve con la chiusura della porta di ingresso ferma la facoltà di servire, fino ad esaurimento, la clientela già entrata nellesercizio. 5. In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi al dettaglio del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico. Art. 5 Deroghe 1. L'attività di vendita può essere anticipata alle ore 5.00 e protratta fino alle ore ventiquattro nei seguenti casi: A) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza, quali: Meeting Nazionale di Nuoto Fiere Paesane Festa Medievale Festa dAutunno B) per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro deI cittadini, nei seguenti periodi dellanno: mese di dicembre mese di agosto settimana di Pasqua 5. Qualora, a causa delle scelte di orario di apertura da parte dei titolari, si determini uno stato di grave carenza di servizio ai cittadini, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può stabilire fasce obbligatorie di apertura sia per singole zone del territorio comunale sia in relazione a specifiche tipologie di esercizio. Art. 6 - Turni di chiusura 1. Il titolare può effettuare, a sua scelta, una mezza giornata di chiusura infrasettimanale 2. Il titolare che ha optato per il turno di chiusura può aprire lesercizio ogni qualvolta lo ritenga necessario, 3. Le scelte di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rese note nel cartello di cui allart. 2; Art. 7 - Apertura domenicale e festiva. 1. Gli esercizi al dettaglio in sede fissa possono derogare dallobbligo della chiusura domenicale e festiva. Possono inoltre derogare allobbligo della chiusura nelle festività del 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre. 2. Il titolare che opta per la deroga deve darne preventiva comunicazione al pubblico Art. 8 - Esercizi misti Gli esercizi con attività miste, parte delle quali soggette alla disciplina del commercio al minuto in sede fissa e parte soggette ad altre discipline (generi di monopolio, riviste e giornali, somministrazione ecc.), debbono sospendere lattività commerciale di commercio al dettaglio nelle ore in cui è prevista la chiusura ai sensi della presente ordinanza. Art. 9 Diritti dei Lavoratori Gli operatori commerciali nellespletamento della propria attività sono tenuti al rispetto delle normative vigenti a garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori. Art. 10 - Giochi leciti 1. Negli esercizi di commercio al minuto in sede fissa nei quali vengono effettuati giochi leciti, autorizzati ai sensi dellarticolo 86 del T.U.L.P.S., il gioco è consentito dalle ore ore 10.00 fino al termine dell'orario di apertura. TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11 - Abrogazione norme precedenti 1. La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali emanate in tema di orari di esercizi di commercio al minuto in sede fissa. . Articolo 12 - Sanzioni 1. Le violazioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'articolo 102 della L.R. 28/2005. Articolo 13 - Entrata in vigore 1. La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune. 2. Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sulla sua osservanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune. IL SINDACO (f.to Lorenzo Avanzati) Per eventuali informazione e per prendere visione degli atti, rivolgersi: Ufficio Commercio - Responsabile procedimento Angela Franchetti tel. 0577/770351
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